Appalti

APPALTI: 1. Giustizia Amministrativa – Processo Amministrativo -Ricorso -Procura speciale -Procura notificata e depositata unitamente al ricorso cui accede -Sufficienza -Mancanza di riferimenti specifici alla controversia -Irrilevanza -Ragioni. 2. Appalti –Gara – Sentenza irrevocabile di patteggiamento – Effetti – Grave illecito professionale – Causa di esclusione automatica -Non sussiste -Valutazione da parte della stazione appaltante -Necessità. 3. Appalti – Gara – Sentenza irrevocabile di patteggiamento – Effetti – Grave illecito professionale – Causa di esclusione non automatica – Ragioni. 4. Appalti – Gara – Sentenza irrevocabile di patteggiamento -Amministratore cessato dalla carica da oltre tre anni – Causa di esclusione – Non sussiste.

1. La specialità della procura può desumersi dalla collocazione della stessa, sia in sede di notifica, sia
in sede di deposito del ricorso, cioè dal fatto di essere la procura notificata e depositata unitamente al
ricorso cui accede, poiché tale collocazione è comunque idonea a conferire certezza circa la
provenienza del potere di rappresentanza e a generare la presunzione di riferibilità della procura al
giudizio introdotto col ricorso.
A questo argomento può aggiungersi, ad avviso del Collegio, che non v’è ragione per non applicare
al processo amministrativo l’art. 83, comma 3, c.p.c. (in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39
c.p.a.),
Del resto, una procura priva nel suo contenuto di riferimenti specifici alla controversia, ma notificata
e depositata telematicamente assieme all’atto introduttivo nel rispetto delle regole tecniche del
processo telematico, nel processo civile è ritenuta speciale, mentre nel processo amministrativo
verrebbe considerata priva del connotato della specialità, sebbene ciò provochi conseguenze più gravi
di quelle che si avrebbero nel processo civile, essendo il processo amministrativo connotato da
stringenti termini decadenziali per l’esercizio dell’azione: il che appare, per l’appunto, irragionevole
e sproporzionato.
2. La sentenza irrevocabile di patteggiamento per uno dei reati di cui all’art. 94, comma 1, del d.lgs.
n. 36 del 2023 non è causa di esclusione automatica, a differenza di quanto accadeva nel vigore del
precedente codice dei contratti pubblici (art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016), ma costituisce grave
illecito professionale, che deve essere valutato quale causa di esclusione non automatica dalla
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e, in combinato disposto con l’art. 98, comma
3, lett. g, e comma 6, lett. g, d.lgs. n. 36 del 2023.
3. In primo luogo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023, le cause di esclusione sono tassative,
e con la seconda soluzione verrebbe invece estesa la portata delle cause di esclusione automatica di
cui all’art. 94, comma 1, comprendendovi la sentenza irrevocabile di patteggiamento, che non è
prevista dal testo della disposizione.
Inoltre, la prima soluzione evita antinomie tra la disciplina delle cause di esclusione e l’art. 445,
comma 1 bis, c.p.p., quale risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 150/2022, poiché esclude che la
sentenza irrevocabile di patteggiamento abbia un automatico effetto extrapenale sfavorevole per il
condannato, in conformità alla regola generale sancita per l’appunto dalla suddetta disposizione del
codice di procedura penale.
In terzo luogo, la soluzione qui accolta è coerente con la natura della sentenza di patteggiamento, che
non implica ammissione di responsabilità penale, sicché la commissione di reati non viene accertata
dalla sentenza con efficacia di giudicato (accertamento che costituisce il presupposto per l’operatività
di una causa di esclusione automatica ex art. 94, 1° comma), ma resta meramente “contestata”, e
dunque può essere discrezionalmente apprezzata dalla stazione appaltante quale grave illecito
professionale (ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. c, nonché dell’art. 98, comma 3, lett. g, e comma
6, lett. g).
4. Il legale rappresentante della Coop. La -OMISSIS- che ha patteggiato per uno dei reati di cui all’art.
94, comma 1, è stato revocato dalla carica (quale presidente e componente del consiglio
d’amministrazione) già nell’aprile 2021, tre anni prima della pubblicazione del bando di gara.
Pertanto la sentenza irrevocabile di patteggiamento che lo riguarda non sarebbe stata rilevante già nel
vigore del codice del 2016, perché egli era cessato dalla carica più di un anno prima della
pubblicazione del bando: e difatti in questo senso si è espresso, proprio con riferimento alla
cooperativa controinteressata, TAR Palermo, sez. I, 27.1.2023, n. 203.
A maggior ragione quella sentenza non è rilevante nel vigore del nuovo codice, che ha scelto di
considerare solo le condanne riguardanti soggetti tuttora in carica nella società.
Né risulta che l’ex legale rappresentante della Coop. La -OMISSIS- sia oggi amministratore di fatto
della medesima società.

T.A.R. Lombardia Brescia – Sezione Prima – Sentenza 3 marzo 2025, n. 166

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