1. “[…] Il motivo di esclusione riferito alla dimostrazione che l’operatore economico ha sottoscritto
accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza riguarda gli accordi vietati dall’art. 101,
TFUE e non è limitato solo ad essi, ma si estende a tutti gli altri accordi o situazioni dalle quali derivi
una situazione di conflitto di interessi o distorsione della concorrenza […]”.
2. “[…] l’articolo 57, paragrafo 4, disciplina in modo esaustivo i motivi di esclusione facoltativi idonei
a giustificare l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di
aggiudicazione di appalto […]
Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. IV, 15 settembre 2022, Causa C 416/21
in Riv. trim. appalti, 4, 2022, pag. 1433 e ss., con commento di M. Cozzio, Gli “accordi intesi a falsare
la concorrenza” nella normativa sugli appalti pubblici hanno valenza più ampia degli accordi della
normativa antitrust.