Appalti

Appalti: 1. Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalti integrati – Requisiti partecipativi – Partecipazione ad un concorso di progettazione – Non ha rilevanza ai fini valutativi 2. Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalti integrati – Requisiti partecipativi – Distinzione tra progettista associato e progettista indicato -Sostituzione per professionista indicato -Possibilità -Limiti.

1. In una procedura di gara di appalto integrato, i requisiti speciali per la selezione sono incentrati
essenzialmente sulla capacità economica e finanziaria nonché sulla capacità tecnica e professionale,
che l’operatore economico può dimostrare attraverso una documentazione, la quale presuppone che il
professionista abbia stipulato un contratto per l’affidamento e lo svolgimento dei servizi; la mera
partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né
destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto,
senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun PFTE.
2. In relazione alla distinzione tra progettista associato e progettista indicato, in forza della quale il
secondo è da qualificarsi come professionista esterno non rientrante nella figura del concorrente, la
sostituzione è ammessa a due condizioni:
– sul piano generale, in diminuzione e non per addizione, l’assenza di uno dei requisiti generali di cui
all’ art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 nel componente del raggruppamento di progettisti indicato, non
determina l’esclusione dell’offerente, dovendosi ritenere ammissibile l’estromissione e l’eventuale
sostituzione del progettista indicato con altro professionista, quantomeno nelle ipotesi in cui il
soggetto da estromettere non abbia contribuito ai requisiti di qualificazione necessari alla
partecipazione;
– sul piano particolare, il progettista non deve aver contribuito, significativamente, alla redazione
dell’offerta, perché, in caso contrario, la sostituzione determinerebbe una modificazione dell’offerta,
come noto vietata.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 18 aprile 2024, n. 3522

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