Appalti

APPALTI: 1. Appalto – Verifica anomalia dell’offerta -Giudizio di non anomalia – Onere di motivazione rafforzata -Non sussiste -Ragioni 2. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo -Impugnazione giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia – Onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità – Grava sul ricorrente. 3. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo -Impugnazione giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia – Articolata contestazione sul giudizio di non anomalia dell’offerta -Diritto di difesa dell’aggiudicatario -Allegazione di tutti gli elementi che possono convincere il giudice in ordine alla correttezza della valutazione di congruità -Ammissibilità – Ragioni. 4. Appalto – Verifica anomalia dell’offerta -Valutazione di congruità globale e sintetica – Sufficienza – Valutazione parcellizzata delle singole voci di prezzo -Non è necessaria. 5. Appalto – Verifica anomalia dell’offerta -Giudizio negativo – Inattendibilità di singole voci che rendano l’intera operazione economicamente non plausibile – Ammissibilità. 6. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo -Impugnazione giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia -Sindacabilità -Limiti: solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della stazione appaltante che rilevi l’inattendibilità complessiva dell’offerta. 7. Appalto –Offerta -Indicazione de costo della manodopera e degli oneri in misura superiore a quanto previsto dal disciplinare di gara – Verifica anomalia dell’offerta -Non è necessaria – Ragioni.

1. Il giudizio di “non anomalia” delle offerte “…non postula un rinforzato onere motivazionale,
essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l’amministrazione
ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa (che, in tal modo, viene esclusa
dalla gara);
2. Nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di giudizio positivo dell’offerta sospettata di
anomalia, spetta piuttosto a colui che contesta il giudizio di congruità dell’offerta l’onere di
dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (ex plurimis, di recente, Cons. Stato, sez. III, sentenza n.
163 del 2024; questa Sezione V, sentenze n. 4966 del 2022 e n. 7717 del 2021).
3. Ne deriva che, a fronte di un’articolata contestazione sul giudizio di non anomalia dell’offerta,
avanzata in sede giurisdizionale dall’operatore economico che se ne assuma leso, ben rientra
nell’esercizio del diritto di difesa della controparte allegare tutti gli elementi, anche di natura
squisitamente tecnica, che possono convincere il giudice in ordine alla correttezza della valutazione
di congruità, specialmente laddove, nella sede procedimentale (come plasticamente accaduto nel caso
di specie), quegli elementi siano rimasti assorbiti da una (comunque, legittima) valutazione sommaria
compiuta dall’amministrazione. Non si tratta, in altri termini, di integrare in sede giurisdizionale la
motivazione del giudizio di congruità (operazione che non sarebbe consentita all’amministrazione),
ma si tratta, piuttosto, di replicare alle contrarie allegazioni della controparte, necessariamente
impingenti nel merito della valutazione di congruità” (Cons. di Stato, sent. n. 5639/2024).
4. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che …il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando
piuttosto ad accertare se, in concreto, l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in
relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; con la conseguenza che la valutazione di congruità
deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle
singole voci di prezzo.
5. Invero, l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano
dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera
operazione economicamente non plausibile ed insidiata da indici di carente affidabilità a garantire la
regolare esecuzione del contratto.
6. La valutazione di congruità costituisce, pertanto, espressione di un tipico potere tecnicodiscrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o
irragionevolezza dell’operato della stazione appaltante renda palese l’inattendibilità complessiva
dell’offerta (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 17-5-2018, n. 2953; V, 24-8-2018, n. 5047; III, 18-9-
2018, n. 5444)” (Cons. di Stato, sent. n. 10840/2022).
7. Il costo della manodopera dichiarato nell’offerta economica della controinteressata (12,50
euro/ton.) risulta superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara
(12,00 euro/ton.), ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che alcuna
specifica giustificazione della congruità di tale costo doveva essere fornita, essendo richiesta tale
dimostrazione solamente nel caso di indicazione di un costo del lavoro più basso rispetto a quello
previsto dalla stazione appaltante (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 9254/2024, par. 16 della motivazione).
Lo stesso discorso deve essere fatto per gli oneri di sicurezza aziendale dichiarati dalla
controinteressata in 1,50 euro/ton., il cui importo risulta peraltro superiore rispetto all’offerta della
stessa ricorrente che li ha quantificati in 0,030 euro/ton. (cfr. verbale della seduta pubblica del
25.06.2024, doc. 6 ricorrente).

T.A.R. Piemonte – Sezione Prima – Sentenza 26 febbraio 2025, n. 442.

vai a testo