Appalti

APPALTI – 1. Appalto – Revoca per venir meno della provvista finanziaria – Responsabilità per mancata aggiudicazione – In conseguenza del ritardo derivante da precedente illegittima aggiudicazione e del comportamento in giudizio della Stazione Appaltante – Responsabilità aquiliana o precontrattuale – Non sussiste – Diritto all’indennizzo – Sussistenza e presupposti 2. Appalto – Revoca per venir meno della provvista finanziaria – Diritto all’indennizzo – Sussistenza – Valutazione della condotta del danneggiato ex art. 1375 c.c. -Necessità.

1. La revoca legittima dell’appalto decisa dalla Stazione Appaltante per la perdita del relativo
finanziamento causata dai ritardi accumulati per un precedente ricorso giurisdizionale non determina
la responsabilità aquiliana o precontrattuale in capo alla Stazione Appaltante ma soltanto il diritto
all’indennizzo ex art. 21 – quinquies della l. n. 241/1990.
2. La condotta del danneggiato dev’essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di
ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; a questo fine
non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura
apprezzata; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili
in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei
termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente
individuabile tra fatto ed evento dannoso.
La condotta del danneggiato deve essere valutata alla stregua dell’art. 1375 c.c., e dunque secondo il
principio dell’“apprezzabile sacrificio”
Il mancato esercizio, da parte della ricorrente, della facoltà di richiedere la pubblicazione del
dispositivo della sentenza definitiva che ha accertato l’illegittimità provvedimentale configura un
concorso del fatto colposo del danneggiato rilevante ai sensi del citato art. 1227, secondo comma,
cod. civ., per non avere evitato, usando l’ordinaria diligenza, la produzione delle conseguenze
pregiudizievoli della ridetta illegittimità, su cui si fonda la domanda risarcitoria.

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza n. 978 del 31 gennaio 2024

vedi il documento