Appalti

APPALTI:  1. Appalto -Gara -Impegno ad eseguire specifiche prestazioni contrattuali -Assunzione dell’impegno in sede di gara -Sufficienza ai fini dell’ammissione alla gara –Eventuale inadempimento -Rileva solo in fase di esecuzione -Ragioni. 2. Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Bando -Impugnazione -Mero interesse strumentale alla riedizione della procedura -Insufficienza -Concreta lesione dell’interesse all’aggiudicazione e/o alla partecipazione alla gara -Necessità -Ragioni. 3. Appalto -Gara -Bando -Mancata indicazione del costo della manodopera ex art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs n. 36/2023 -Illegittimità del bando di gara – Non sussiste -Ragioni.

1. Acquisito l’impegno dell’operatore economico all’esecuzione del recupero in trenta minuti (unico
elemento necessario, per quanto qui rileva, ai fini dell’ammissione alla gara), la concreta osservanza
del termine per la realizzazione del recupero dei mezzi costituisce un mero requisito di esecuzione,
la cui inosservanza integrerà, nel caso, un inadempimento contrattuale dopo la stipula, ma non potrà
essere causa di esclusione dalla gara. Invero, su altro bando avente una conformazione
sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza ha
condivisibilmente affermato che: «[…] l’art. 2 del capitolato tecnico – prescrivendo che “il custode –
acquirente deve garantire: …b) l’intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova,
con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero, entro 30 minuti primi dalla richiesta dell’Organo
Accertatore” – imponeva solamente di assumere l’impegno ad adempiere nei tempi imposti, senz’altro
richiedere. Ciò posto, le difficoltà ipotizzate dalla ricorrente a mantenere l’impegno assunto per la
dislocazione delle sedi delle imprese raggruppate (concentrate sui versanti sud e ovest della
provincia di Arezzo) e la concreta impossibilità di garantire lo “stazionamento del personale”
promesso, possono aver rilievo in fase di esecuzione del contratto, poiché, al solo esame dell’offerta,
non v’è valida ragione per escludere che l’operatore economico sia effettivamente in grado di
organizzare il servizio mediante lo stazionamento di suo personale presso punti predefiniti con idonei
veicoli per poter tempestivamente (e, comunque, nei limiti temporali stabiliti) intervenire ove
richiesto» (Consiglio di Stato, V, 13 maggio 2021 n. 3772).
2. Laddove il ricorrente impugni la legge di gara per far valere l’interesse strumentale alla riedizione
della procedura, la giurisdizione del G.A. ha comunque connotazione soggettiva, e dunque il processo
dinanzi al TAR non può tradursi in un’indagine avente ad oggetto qualsivoglia difformità dei
documenti di gara dal dato normativo, anche laddove innocua e non tradottasi in una concreta lesione
dell’interesse del ricorrente all’aggiudicazione e/o alla partecipazione alla gara. In tal senso: «Nelle
procedure ad evidenza pubblica la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, costituita
dalla lesione dell’interesse a partecipare alla procedura di gara o dell’interesse all’aggiudicazione
del contratto, non può costituire il veicolo mediante il quale si consenta l’introduzione di un interesse
(oggettivo) al rispetto della legge» (TAR Lazio, Roma, II, 22 gennaio 2024 n. 1210); «L’interesse ad
agire (in una giurisdizione di diritto soggettivo, qual è la giurisdizione amministrativa: per una
recente riaffermazione della natura soggettiva si veda Corte costituzionale n. 271 del 2019), anche
quando assume le sembianze dell’interesse strumentale al rinnovo del procedimento, deve essere
sorretto dalla (affermata o effettiva) lesione della situazione giuridica soggettiva fatta valere in
giudizio (ossia, nel caso di specie, dalla lesione dell’interesse a partecipare alla procedura di gara o
dell’interesse all’aggiudicazione del contratto, le due situazioni giuridiche implicate nelle procedure
di evidenza pubblica), non potendo costituire il veicolo mediante il quale si consenta l’introduzione
nel giudizio di un interesse (oggettivo) al rispetto della legge. E nel caso di specie si è già veduto
come non risulti alcuna effettiva lesione alla situazione giuridica di […], nemmeno quale gestore
uscente del servizio» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2022 n. 1234; cfr.: Consiglio di Stato, V, 29
aprile 2019 n. 2732, con ricchezza di richiami giurisprudenziali).
3. L’omissione del costo della manodopera di cui all’art. 41 comma 14 cit. non può costituire di per
sé una causa di annullamento della legge di gara. In proposito, si è invero precisato che: «La
ricorrente contesta che la lex specialis di gara, violando l’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs n.
36/2023 del Codice dei contratti pubblici non ha indicato il costo della manodopera da scorporare
dall’importo assoggettato a ribasso. Il motivo è posto “in via gradata per il travolgimento dell’intera
procedura”. Secondo la ricorrente la mancata indicazione del costo della manodopera nella legge
di gara avrebbe l’effetto di assoggettare a ribasso anche il costo della manodopera in contrasto con
quanto previsto dalla legge. Per stabilire se l’effetto di un vizio che si riverbera sull’offerta sia tale
da travolgere l’intera procedura – come richiesto dalla ricorrente – o solo l’offerta, occorre accertare
se esso abbia reso sostanzialmente impossibile od estremamente difficile la presentazione di
un’offerta rispettosa dei vincoli imposti alla riduzione dei costi del personale. In merito occorre
rammentare che ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs n. 36/2023, comma 14, Nei contratti di lavori e servizi,
per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua
nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della
manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la
possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva
da una più efficiente organizzazione aziendale. Il divieto di ribasso del costo del personale indicato
nel bando non è quindi assoluto ma relativo. Tale norma va poi coordinata con l’art. 110 comma 5
del Codice dei contratti, secondo il quale “La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni
fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del
personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo
41, comma 13”. Nella lettura offerta dalla ricorrente l’indicazione della somma nel bando costituisce
il punto di riferimento per la formulazione dell’offerta in quanto il ribasso da giustificare è quello
che ha per oggetto la somma indicata nel bando come costo della manodopera. Ne deriverebbe che
l’art. 41 attribuirebbe all’amministrazione il compito di definire il costo ordinario della manodopera,
con la conseguenza che la sua mancanza sia tale da rendere impossibile la presentazione dell’offerta.
Tuttavia, se questa lettura fosse vera, ne dovrebbe derivare anche che l’indicazione di un costo pari
o superiore a quello indicato dalla stazione appaltante non sia anomalo. In realtà l’art. 110 c. 5 del
Codice dei contratti evidenzia che il giudizio di anomalia del costo del personale è interno all’offerta
in quanto comporta il confronto tra il costo del personale offerto e quello indicato dai CCNL e dalle
tabelle ministeriali. Ne consegue che deve escludersi che l’indicazione di un costo del personale pari
o superiore a quello indicato nel bando legittimi un giudizio di non anomalia dell’offerta sul
personale, in quanto mancano gli elementi basilari per esprimere tale giudizio, cioè l’indicazione del
personale necessario, delle ore di lavoro e del relativo costo totale, che appartengono all’offerta e
rientrano nella discrezionalità dell’imprenditore. Ne consegue che l’indicazione dei costi della
manodopera nel bando ad opera della stazione appaltante ha valore meramente indicativo e la sua
omissione non comporta l’impossibilità di presentare un’offerta, avendo carattere inderogabile solo
il mancato rispetto dei CCNL applicabili e delle tabelle ministeriali negli altri casi. Ne deriva che
l’omissione dell’indicazione del costo della manodopera nella legge di gara non comporta
l’impossibilità di presentare l’offerta, né la possibilità di assoggettare il costo del personale a ribasso
ad nutum, in quanto non impedisce di verificare il rispetto dei diritti economici dei lavoratori con i
criteri indicati dall’art. 110 c. 5 del Codice dei contratti. Anzi si può dire che la mancata indicazione
del costo teorico del personale calcolato dalla stazione appaltante comporta l’effetto opposto della
necessaria verifica di anomalia dell’offerta delle spese del personale a maggior tutela dei lavoratori.
In definitiva deve ritenersi che l’omissione dell’indicazione dei costi della manodopera nel bando
non permette di sottoporre a riduzione senza limiti la spesa di personale e quindi non costituisce vizio
idoneo a travolgere l’intera gara ma può costituire solo vizio dell’offerta che abbia indicato le spese
del personale non rispettose dei livelli salariali applicabili al caso di specie» (TAR Lombardia,
Milano, I, 5 luglio 2024 n. 2077).

T.A.R. Toscana – Sezione Seconda – Sentenza 24 febbraio 2025, n. 292.

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