1. “[…] mentre nell’appalto tra privati la figura del Direttore dei Lavori è meramente eventuale, poichè
semplice facoltà delle parti, e, ove imposta da disposizioni di legge, può essere affidata anche a
professionista designato dall’appaltatore e i compiti affidati al medesimo possono non estendersi alla
facoltà di impartire ordini all’Impresa, ciò non è negli appalti di opere pubbliche”, destinate, queste, a
“soddisfare un interesse generale” […]
Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2021, n. 7553
in Riv. trim. appalti, 4, 2022, pag. 1393 e ss., con commento di Rubino-Sammartano, Differenze tra
Pubblica amministrazione e committente privato in tema di responsabilità verso terzi.