1. L’esclusione da una gara di appalto di una società a cagione di fatti non dichiarati, penalmente
rilevanti e che abbiano riguardato il suo amministratore di fatto, prevista dall’art. 94, comma 3, lett.
h) del codice dei contratti pubblici presuppone la previa dimostrazione della simulazione gestoria, da
avvalorare mediante l’allegazione di elementi estrinseci e concreti, non potendosi fare invece ricorso
a mere presunzioni non integrate da ulteriori dimostrazioni. (1).
2. La nozione di amministratore di fatto introdotta dal legislatore all’art. 94 comma 3, lett h) del
codice dei contratti pubblici mutua dalle precedenti figure di elaborazione giurisprudenziale del
“socio sovrano” e del “gestore di fatto”. (2).
3. In sede di gara pubblica, a fronte di una dichiarazione con la quale un operatore economico abbia
comunicato la propria esclusione da una precedente gara per “grave illecito professionale” causata da
presunte fattispecie di reato commesse dall’ex amministratore nella gestione dell’impresa, la stazione
appaltante è tenuta a svolgere un’istruttoria compiuta, tesa a verificare la sussistenza di elementi di
contagio sull’attività dell’operatore economico e se del caso, a valutare le eventuali misure di self
cleaning adottate. (3).
T.A.R. Campania -Salerno- -Sezione Seconda – Sentenza 3 febbraio 2025, n. 227.