Appalti

APPALTI:  1. Appalto di fornitura – Offerta economica – Termine di validità ex 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 –Decorrenza: termine ultimo di presentazione delle offerte -Scadenza: adozione del provvedimento di aggiudicazione. 2. Appalto di fornitura – Decadenza dell’aggiudicazione – Omessa impugnazione della disposta decadenza –Adozione dei conseguenti provvedimenti di natura obbligatoria: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici -Inoppugnabilità 3. Appalto di fornitura -Aggiudicazione sulla base dell’offerta economica liberamente presentata -Contestazione della remuneratività dell’offerta –Impossibilità -Ragioni. 4. Appalto di fornitura – Giurisdizione amministrativa -Controversie originate dall’adozione o dalla caducazione di provvedimenti di scelta del contraente: “decadenza” dall’aggiudicazione – Giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma primo, lett. e), n. 1 c.p.a. -Sussiste.

1. Il termine di 180 giorni per la validità dell’offerta previsto dall’articolo 32, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 decorre dal termine ultimo di presentazione delle offerte e ha
come dies ad quem il momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione e non quello del
completamento della successiva fase di integrazione dell’efficacia che dipende dalla verifica dei
requisiti di partecipazione. (1).
2. La mancata impugnazione del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione adottato dalla
stazione appaltante per omessa allegazione di documenti preordinati alla stipulazione del contratto
non consente all’operatore aggiudicatario di dolersi dei conseguenti provvedimenti di natura
obbligatoria e non discrezionale adottati dalle competenti autorità (nella specie, la segnalazione della
stazione appaltante e l’iscrizione disposta dall’Autorità nazionale anticorruzione al casellario
informatico dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50). (2).
3. Una volta liberamente presentata l’offerta, l’operatore economico, divenuto aggiudicatario, non
può poi lamentarsi di non essere in grado di eseguire l’opera perché il corrispettivo che egli stesso ha
domandato non lo remunera a sufficienza dell’attività svolta, senza incorrere in palese contraddizione
che toglie credito alla serietà della sua condotta sin dal tempo della presentazione dell’offerta. (3).
4. Vanno reputate controversie “relative a procedure di affidamento” ad evidenza pubblica ex art.
133, comma primo, lett. e), n. 1 (primo inciso), Cod. proc. amm. perciò riservate alla giurisdizione
esclusiva, quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, riguardano
comunque la procedura di affidamento, nel senso che ne determinano le sorti o incidono
sull’individuazione del contraente e comunque sono originate dall’adozione o dalla caducazione di
provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di scelta del contraente.
Tra questi atti rientra il provvedimento di “decadenza” dall’aggiudicazione (detto anche di “revoca”
dell’aggiudicazione o di “esclusione” dell’operatore economico, anche se sopravvenuto
all’espletamento della gara) adottato nei confronti dell’aggiudicatario per mancanza dei requisiti,
generali o speciali di partecipazione (cfr., tra le tante, già Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 844)
emersa dopo l’aggiudicazione, in occasione della verifica ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del
2016, ovvero per inottemperanza ad obblighi di allegazione documentale preordinati alla stipulazione
del contratto o per mancata attuazione di altri adempimenti condizionanti comunque la stipulazione
del contratto (4).
(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 16 marzo 2

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 3 gennaio 2025, n. 25.

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