1. I consorzi stabili rappresentano una particolare categoria dei consorzi, disciplinati dal codice civile
e soggetti pertanto sia alla disciplina generale dettata dallo stesso codice sia a quella speciale dettata
dal codice dei contratti pubblici, costituiti tra almeno tre imprese, che abbiano stabilito di operare in
modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni.
Si differenziano dai consorzi ordinari, in quanto mentre questi ultimi nascono e cessano (al pari delle
associazioni temporanee di imprese) in vista di un’unica operazione, i primi sono costituiti in funzione
di un numero potenzialmente illimitato di operazioni.
Il consorzio stabile, che si colloca nel più ampio fenomeno della partecipazione aggregata alle
procedure di evidenza pubblica, secondo i principi del favor partecipationis e della neutralità delle
forme giuridiche dei soggetti partecipanti alla procedura di gara posti dalla legislazione prima
comunitaria e poi eurounitaria, rappresenta un’aggregazione durevole di soggetti, ispirata ad
un’esigenza di cooperazione e di assistenza reciproca.
L’elemento qualificante dei consorzi stabili è la comune struttura di impresa, da intendersi quale
azienda consortile utile ad eseguire in proprio, ossia senza l’ausilio necessario delle strutture
imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto.
Non si ravvisa tra il consorzio stabile e le imprese consorziate alcun rapporto di mandato.
2. I consorzi stabili, soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e
con causa mutualistica, che operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate,
si possono giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e
finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa.
La possibilità di qualificazione cumulativa, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti
relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi dell’opera e all’organico medio annuo.
In caso di partecipazione alla gara, è necessaria la verifica dell’effettiva esistenza in capo ai singoli
consorziati dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis; per cui è il
consorzio stabile ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover
dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle
imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per
l’esecuzione del contratto di appalto.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 29 settembre 2023, n. 8592, in Giurisprudenza Italiana, n. 1/2024, pag. 168: “Sull’ammissibilità del ricorso al cumulo alla rinfusa negli appalti pubblici” di S. Ingegnatti