Appalti

APPALTI: 1. -Appalti -Servizio Sanitario Nazionale -Obbligo di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle procedure di aggiudicazione centralizzate -Sussiste -Derogabilità da parte del singolo ente in caso di condizioni più favorevoli -Impossibilità -Ragioni. 2. -Appalti -Servizio Sanitario Nazionale -Obbligo di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle procedure di aggiudicazione centralizzate -Derogabilità: assenza di contratti centralizzati in essere aventi ad oggetto lo specifico bene.

1. L’obbligo di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle procedure di aggiudicazione
centralizzate sussiste anche quando il singolo ente dimostri di essere in grado di ottenere condizioni
più favorevoli rispetto a quelle emergenti dai contratti stipulati dai soggetti aggregatori. Questa
conclusione, oltre che più aderente alla lettera della legge, appare anche più logica in quanto
l’efficienza delle procedure di aggiudicazione aggregate deve essere misurata, non già a livello di
singolo ente, ma a livello di sistema.
A questo proposito si deve osservare che, come osservato dalla citata giurisprudenza, la coesistenza
delle gare centralizzate con la possibilità per le singole aziende di effettuare gare autonome potrebbe
privare di appetibilità e competitività le gare bandite dalle centrali acquisti che diventerebbero, in
pratica, poco più di un sistema per fissare le basi d’asta. L’obbligo di utilizzare i contratti stipulati dai
soggetti aggregatori salvaguarda quindi l’efficacia delle gare da essi bandite e salvaguarda altresì gli
investimenti che le regioni hanno sostenuto per costituire tali soggetti. Non ha dunque rilievo il fatto
che una o più aziende sanitarie possano ottenere autonomamente limitate forniture a condizioni più
vantaggiose, se ciò comporta il rischio di minare la credibilità dell’intero sistema centralizzato di
acquisizioni e, quindi, la possibilità di ottenere significativi risparmi di spesa su scala ampia e
complessiva (in questo senso di veda Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2013, n. 288).
2. L’unica eccezione all’obbligo di approvvigionamento aggregato sussiste pertanto solo nel caso in
cui non vi siano contratti centralizzati in essere aventi ad oggetto lo specifico bene per il quale è
necessario l’approvvigionamento. Solo in questo caso i singoli enti potranno bandire le cosiddette
“gare ponte” previste dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 e dall’art. 9, comma 3-bis, del d.l.
n. 66 del 2014.

T.A.R. Lombardia Milano – Sezione Seconda – Sentenza 7 marzo 2025, n. 801.

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