1. In base all’interpretazione dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50 del 2016 fornita dall’ANAC e dalla
giurisprudenza amministrativa, affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti
presupposti: la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile
attivare i meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di
assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; la proroga è
ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
l’Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione
del nuovo affidatario. Infatti, la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il
servizio nelle more del reperimento di un altro contraente. In altre parole, la proroga tecnica è
ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’Amministrazione, vi sia
l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo
contraente; l’azione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di
conseguenza nel contratto di appalto” (1).
2. La proroga tecnica, sulla base della clausola di opzione prevista nella lex specialis di gara, deve
essere adottata dall’Amministrazione prima della scadenza del contratto al quale detta proroga si
riferisce; poiché con la proroga viene modificata la durata del contratto, la stessa presuppone che il
contratto sia ancora in corso di esecuzione e pertanto efficace; se infatti il contratto è già scaduto e
quindi non più efficace non è possibile dar corso a una proroga tecnica della durata in quanto la durata,
intesa come validità, è già venuta meno;
la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di
scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto; in tal senso, al momento di adozione della
proroga tecnica del contratto scaduto dovrà essere stata già avviata la procedura di gara per
l’aggiudicazione del nuovo contratto, ancora in corso di svolgimento;
la proroga tecnica può essere disposta unicamente per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente: trattandosi di un
rimedio eccezionale, deve essere finalizzato ad assicurare la prosecuzione del contratto senza
soluzione di continuità nelle more del subentro del nuovo affidatario;
nel periodo di differimento temporale del contratto determinato dalla proroga tecnica
l’Amministrazione può disporre che l’affidatario sia tenuto – per tutta la durata della proroga –
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti
e condizioni più favorevoli per l’Amministrazione stessa (2).
3. Occorre distinguere l'”opzione di proroga” dalla c.d. “proroga tecnica”, come peraltro puntualmente
precisato dai commi 10 e 11 del vigente D.Lgs. n. 36 del 2023.
In particolare, l’opzione di proroga deve essere prevista appositamente nel bando e nei documenti di
gara e, se esercitata dalla stazione appaltante, obbliga l’appaltatore ad eseguire le prestazioni
contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei
documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
Diversamente, la proroga tecnica è quella resa necessaria da situazioni eccezionali, dalle quali
derivino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento. In
tale caso è consentita, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la
proroga del contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa
determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure
nell’ipotesi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave
danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
La c.d. “proroga tecnica” va quindi tenuta distinta dalla “opzione di proroga”, che non incontra limiti
temporali salvo quelli stabiliti nei documenti di gara
4. L’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta
con l’art. 6, L. n. 537 del 1993 e poi con l’art. 23, L. n. 62 del 2005, al fine di adeguare l’ordinamento
interno ai precetti comunitari, ha, poi, valenza generale e portata preclusiva di opzioni ermeneutiche
ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolverebbero, di fatto, nell’elusione del
divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. In definitiva, la legislazione vigente non consente più
di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga, nei
termini espressamente stabiliti, e solo per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi
contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica. Tale divieto, pure se fissato dal
legislatore in modo espresso con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un
principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato (3).
5. In tema di appalto di opere pubbliche e servizi, difatti, nelle more della conclusione di una
procedura ad evidenza pubblica, per quanto sopra detto, sono infatti legittime sia la proroga tecnica,
in presenza di eccezionali ragioni oggettive estranee all’Amministrazione, tali da generare l’effettiva
necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente,
sia la procedura c.d. “ponte”, senza previa pubblicazione del bando di gara, esperita in via d’urgenza
dalla stazione appaltante in ragione della necessità di reperire il materiale oggetto di affidamento per
un fabbisogno strettamente necessario, al fine di garantire la continuità della fornitura (4)
(1) Conformi: TAR Campania – Napoli, sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III,
27/09/2023, n.14297.
(2) Conformi: Cons. Stato, Sez. III, 05/06/2020, n. 3566.
(3) Conformi: Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 11 febbraio 2016 n. 293; T.A.R.
Lazio, Roma, sez. II, 04/09/2017, n. 9531.
(4) Conformi: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 20 dicembre 2018 n. 382; Cons. St., sez. V, 11 maggio
2009 n. 2882; Cons. St., sez. V, n. 2151 del 2011; id., sez. V, 11 maggio 2009 n. 2882; Cons. Stato, Sez. III,
05/06/2020, n. 3566.
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quinta, Sentenza, 04 aprile 2024, n. 2200
T.A.R. Campania Napoli Sez. Quinta Sent. Sentenza 04 aprile 2024 n. 2200