1. Nelle gare pubbliche, l’esclusione di un’offerta per non conformità ai requisiti minimi, anche senza
una specifica minaccia di esclusione, deve verificarsi solo quando la “lex specialis” definisce con
assoluta certezza le caratteristiche e le qualità essenziali dell’oggetto dell’appalto o fornisce una
descrizione che riveli in modo chiaro ed inequivocabile l’importanza di tali caratteristiche.
2. In situazioni in cui manca tale certezza e persiste un margine di ambiguità riguardo alla portata
effettiva delle clausole del bando, il principio residuale prevede di interpretare la “lex specialis” nel
rispetto del principio del “favor partecipationis”, il quale promuove un più ampio confronto tra i
concorrenti, e della necessità di specificità e chiarezza delle cause di esclusione.
3. L’interpretazione della legge di gara soggiace alle medesime regole ermeneutiche stabilite dall’art.
1362 e segg. cod. civ. per l’interpretazione dei contratti. Si impone, quindi, di privilegiare il dato
letterale delle previsioni, atteso che gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati
soltanto in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere. È necessario, quindi, che
l’essenzialità delle caratteristiche tecniche richieste emerga dalla legge di gara espressamente o,
comunque, in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai destinatari regole di condotta certe e sicure,
soprattutto quando da quest’ultime possano derivare conseguenze negative.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Sezione Seconda, 13 gennaio 2025, n. 73.