1. E’ legittima la previsione di una premialità delle offerte che consista nell’attribuire il maggior
punteggio al partecipante che si obblighi a riassorbire risorse umane del precedente aggiudicatario in
numero superiore ai minimi di legge, assicurando ad esse mansioni e inquadramento analoghi a quelli
precedenti, in modo da garantire la massima continuità nell’esecuzione dell’appalto. Tanto non è
contrario al diritto unionale ed è funzionale alla migliore esecuzione dell’appalto.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione Prima, sentenza 20 settembre 2023, n. 5155, in Rivista trimestrale degli appalti, n. 1/2024, pag. 113: “Attribuzione di un punteggio premiale al concorrente che si impegna ad assorbire un numero di dipendenti superiore al minimo previsto dalla legge” di V. Vitulano