1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, laddove la procedura
di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella
dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non sia conclusa la
valutazione degli elementi tecnici, non è consentito al seggio di gara la conoscenza di quelli
economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi (cfr. Cons. Stato, sez. V,
14 marzo 2022, n. 1785).
2. Il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica, nelle gare pubbliche, costituisce
espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione
dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97
della Costituzione, sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti. Ciò in quanto
la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della commissione aggiudicatrice può essere
di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte
dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di
conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che
questa abbia reso le proprie valutazioni economicamente più vantaggiosa ‘offerta tecnica.
3. Alla luce della ratio che lo ispira, il principio non va inteso in senso assoluto: per consolidato
intendimento, infatti, tale divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale)
non deve essere inteso in senso meramente formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi
singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di
elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i mezzi
di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali
dell’offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta
economica ovvero consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate
nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla
stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609). Ne discende che il divieto di
commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e
ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici
esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di
ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti
economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare
prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 luglio
2018, n. 4284)” (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732).
4. Il principio del risultato, codificato nell’art. 1 del D.Lgs. 1 aprile 2023, n. 36 “Nuovo codice dei
contratti pubblici” dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato
dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore
rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il principio del risultato, secondo la declinazione datane dal legislatore:
– costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei
correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell’interesse della comunità
e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea;
– costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della
regola del caso concreto.
Si tratta di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse, da perseguire
attraverso il rispetto della concorrenza della trasparenza, funzionale alla massima semplicità e celerità
nella corretta applicazione delle regole del codice.
Il principio della fiducia di cui all’ art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici amplia, i poteri
valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione in chiave di funzionalizzazione verso il
miglior risultato possibile.
Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a
portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività
nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
5. Osserva il Collegio che l’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la
presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante ha gestito
la gara, arrestata sul nascere, abbiano nella sostanza frustrato i riportati principi che, val bene
ricordarlo, sebbene codificati soltanto con il D.Lgs. n. 36 del 2023, non applicabile ratione temporis
alla fattispecie in esame, rappresentano comunque principi già immanenti dell’ordinamento È pertanto
illegittima l’esclusione di un concorrente che, essendosi attivato tempestivamente per caricare l’offerta
su piattaforma telematica con una capienza di caricamento insufficiente rispetto alle dimensioni
dell’offerta richiesta e avendolo segnalato alla stazione appaltante, entro il termine di scadenza abbia
poi caricato sulla piattaforma un’offerta incompleta e abbia inviato l’offerta integrale mediante pec.
6. Non si può parlare di provvedimento “plurimotivato”, allorchè in esso si richiama, quale
motivazione ulteriore, una motivazione “per relationem”, che in realtà manca in radice, per la
mancanza dei requisiti minimi per cui possa integrarsi il rinvio. Invero il Tar ha tratto l’ulteriore, in
realtà mancante, motivazione, ossia quella relativa alla presunta incompletezza dell’offerta, dalla
relazione del RUP il cui contenuto non è stato in alcun modo riversato né “richiamato” nel
provvedimento impugnato, se non limitatamente all’affermazione che il RUP ha condiviso il parere
dell’Avvocatura circa l’asserita violazione del principio di segretezza delle offerte
Consiglio di Stato, Sez. VII, Sentenza, 01 luglio 2024, n. 5789, in Urbanistica e appalti, novembre – dicembre 2024, n. 6, p. 754, con nota di Margherita Amitrano Zingale “Una lettura del principio di segretezza delle offerte alla luce dei principi del risultato e della fiducia: riverberi operativi sull’esercizio della discrezionalità amministrativa”.