1. Il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA (European
cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter pares
prevista dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 765/2008, è accettato dagli altri firmatari come
equivalente al proprio sistema di accreditamento; pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da
organismi stranieri accreditati dall’ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo,
firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni
di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. L’uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea non impatta, dunque, sulle attività degli organismi e dei laboratori
accreditati dall’ente UKAS: quest’ultimo ha infatti ottenuto il predetto riconoscimento di ente di
accreditamento inter pares e conserva la sua qualità di firmatario dell’accordo multilaterale EA in
ambito europeo (alla cui sottoscrizione ha partecipato anche Accredia, ente nazionale di
accreditamento italiano), il che garantisce l’equivalenza delle caratteristiche e delle qualità del
sistema di accreditamento gestito da UKAS rispetto agli organismi nazionali degli Stati membri; la
stessa European cooperation for Accreditation ha modificato il proprio Statuto al fine di permettere
ad UKAS di mantenere lo status di “full member” dei network internazionali di accreditamento EA . […]
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Catania, Sezione Terza III, sentenza 4 giugno 2024, n. 2096, , in Guida al Diritto, n. 27/2024, pag. 91, “La posizione del TAR Sicilia è coerente con il criterio del favor partecipationis” di G. Pernice