1. La p.a. ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso
provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura,
ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da
sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve
ritenersi legittima qualora la p.a. indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro della
gara: tali ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al
sindacato giurisdizionale.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 16 maggio 2024, n. 4349