Appalti

APPALTI: 1. Appalti – Appalto di servizi – Requisiti di ordine speciale – Elementi integranti l’offerta – Soccorso istruttorio – Esclusione -Ragioni -Carenze o irregolarità inerenti i requisiti di ordine generale Soccorso istruttorio – Possibilità – Ragioni. 2. Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione -Appalto di servizi – Bando – Eterointegrazione – Ammissibilità -Ragioni.

1. Si possono emendare mediante soccorso istruttorio le carenze o le irregolarità che attengano alla
allegazione dei requisiti di ordine generale, mentre non sono soccorribili quelle inerenti ai requisiti di
ordine speciale, in quanto atte a strutturare il contenuto dell’offerta, con riguardo alla capacità
economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara.
In tema di soccorso istruttorio, deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa,
sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta
(tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei
concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità)
della documentazione c.d.amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le
irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto
soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine
speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica,
tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara).
2. L’eterointegrazione del bando – ancorché si risolva, in effetto, nella prefigurazione più ampia e
comprensiva (in senso qualitativo o quantitativo) dei requisiti di accesso alla procedura di gara,
rispetto al canone di (determinatezza e) autosufficienza della relativa legge speciale – non collide con
il principio di (rigorosa) tassatività delle cause di esclusione (che è, di per sé, corollario dell’onere di
puntuale ed esaustiva prefigurazione delle condizioni concorrenziali), proprio perché si tratta di
condizioni necessarie (in ragione della attitudine non derogabile della legge) ed implicite (e, come
tali, suscettibili di essere colmate, nei sensi chiariti, in via di diretta applicazione della legge generale).

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 21 agosto 2023, n. 7870 in Giurisprudenza Italiana, n. 1/2024, pag. 163: “Il soccorso istruttorio nel D.Lgs. n. 36/2023: verso il definitivo abbandono del formalismo?” di A. Gandino

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