Appalti

APPALTI: 1. APPALTI – Appalti della PA – Linee guida ANAC n. 12/2018 in materia di affidamento dei servizi legali – Inefficacia in seguito all’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023. 2. APPALTI – Appalti della PA – Delibera ANAC n. 584/2023 – Funzione di vigilanza dell’ANAC anche in relazione ai contratti esclusi – Obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità in relazione ai servizi legali – Legittimità. 3. APPALTI – Appalti della PA – Delibera ANAC n. 584/2023 – Motivazione espressa dell’obbligo di pagamento del contributo in relazione ai contratti esclusi – Violazione del divieto di gold plating – Non sussiste.

1. Le Linee guida dell’ANAC n. 12/2018, recanti “Affidamento dei servizi legali” hanno perso
efficacia in conseguenza dell’abrogazione del d.lgs. n. 50/16, a decorrere dal 01/07/23, ai sensi
dell’art. 226 d. lgs. n. 36/2023, in quanto applicative di un testo normativo non più in vigore.
2. E’ legittima la delibera dell’ANAC n. 584/2023, recante “Indicazioni relative all’obbligo di
acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse
dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”, nella parte in cui prevede l’acquisizione
del CIG e il pagamento del contributo in favore dell’Autorità in relazione “ai servizi legali esclusi
dall’ambito di applicazione del codice” ai sensi dell’art. 56 comma 1 lettera h) d. lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell’art. 222, comma 3, lettera a) d. lgs. n. 36/23 sono espressamente assoggetti alla vigilanza
dell’ANAC anche i servizi legali consistenti nell’affidamento di singoli incarichi defensionali, in
quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto
o contratto d’opera.
3. La delibera dell’ANAC n. 584/2023 contiene una motivazione espressa in ordine alle ragioni per
cui ha imposto l’obbligo di pagamento del contributo, ivi individuate nel richiamo all’art. 1, comma
67, l.. n. 266/05, la cui vigenza è stata confermata dall’art. 222 comma 12 d. lgs. n. 36/2023 in
funzione dell’autonomia organizzativa e finanziaria dell’ANAC.
La scelta di assoggettare a vigilanza anche i contratti esclusi risulta coerente con l’obbligatoria
applicazione, alle procedure di affidamento degli stessi, dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3
d.lgs. n. 36/2023. Tale disciplina non si pone in contrasto con il divieto del c.d. “gold plating” in
quanto la richiesta del CIG ed il pagamento del contributo non influiscono, in alcun modo, sulle
procedure di affidamento di tali contratti e non integrano un aggravamento della disciplina
comunitaria che, sul punto, si limita ad espungere dal suo ambito applicativo i contratti esclusi ma
non preclude di vigilare sugli stessi.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima stralcio, Sentenza 14 maggio 2024 n. 9492

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