1. All’operatore economico che non abbia partecipato alla procedura deve essere consentito l’accesso
alla documentazione di gara che non attiene ai contenuti di merito della domanda presentata
dall’aggiudicatario, ove essa non comporti la rivelazione di elementi attinenti all’offerta in concreto
presentata o alle caratteristiche del concorrente e là dove non possa escludersi a priori l’interesse del
ricorrente all’acquisizione di tali informazioni per ragioni lato sensu difensive, a prescindere dalla
fondatezza o meno delle stesse.
2. In base all’art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, la legittimazione a richiedere l’accesso
agli atti amministrativi presuppone che l’istante abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso. Trattasi di un interesse connesso strumentalmente alle esigenze del privato, per cui gli atti
oggetto dell’istanza ostensiva devono essere idonei a spiegare effetti, direttamente o indirettamente,
nei confronti del richiedente o devono comunque risultare pertinenti alle specifiche ragioni esposte a
sostegno della domanda medesima.
3. Le finalità dell’accesso devono dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico
nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza;
diffide stragiudiziali; in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei
fatti oggetto di prova; ecc.), così da permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio
del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza
con la situazione “finale” controversa.
4. Nel dare riscontro alle richieste ostensive l’amministrazione è vincolata alla prospettazione del
privato, dovendosi dunque pronunciare in relazione ai presupposti allegati e comprovati dalla parte
in sede procedimentale. Ciò significa che, laddove l’istanza di accesso sia motivata con esclusivo
riferimento alla disciplina generale della Legge n. 241/1990, o comunque risulti riconducibile a tale
paradigma normativo, la pubblica amministrazione, una volta accertata l’insussistenza di un interesse
differenziato in capo al richiedente che legittimi l’ostensione in base alle disposizioni della predetta
legge, non può esaminare la richiesta di accesso civico generalizzato, a meno che non sia accertato
che l’interessato abbia inteso richiedere, al di là del mero riferimento alla L. n. 241 del 1990, anche
l’accesso civico generalizzato e non abbia inteso limitare il proprio interesse ostensivo al solo accesso
documentale, uti singulus. Diversamente opinando, difatti, essa si pronuncerebbe, con una sorta di
diniego difensivo “in prevenzione”, su una istanza, quella di accesso civico generalizzato, mai
proposta, nemmeno in forma, per così dire, implicita e/o congiunta o, comunque, ancipite
dall’interessato, che si è limitato a richiedere l’accesso ai sensi della L. n. 241 del 1990.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione IV, 10 gennaio 2025, n. 49.