1. In tema di appalti, il direttore dei lavori ha il dovere di sorvegliare l’esecuzione delle opere al fine
di garantirne la conformità al progetto e alle regole della buona tecnica. Tale obbligo implica che il
direttore dei lavori risponda in solido con l’appaltatore per vizi e difformità dell’opera derivanti dalla
mancata sorveglianza, salvo che i difetti siano imputabili esclusivamente a vizi progettuali sui quali
non aveva compiti specifici di controllo.
2. In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi
la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri
presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.
APPALTI – SPESE DI GIUDIZIO: Cass. civ., Sez. II, 10 luglio 2024, n. 18929, in Guida al diritto,
n. 34, 14 settembre 2024, pag. 47, con nota di Mario Piselli.