1. Deve invero rammentarsi che ai sensi dell’art. 55, co. 5, ultima parte, c.p.a., nel giudizio cautelare
“le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio”. Tale termine processuale ordinario è sottoposto a dimezzamento, in coerenza con
quanto disposto dall’art. 119, co. 2, c.p.a. in materia di rito abbreviato, a cui è sottoposto il
procedimento de quo. La memoria difensiva dell’amministrazione resistente è stata depositata il
5.12.2023, quindi oltre il termine dimidiato di cui ai predetti art. 55, co. 5 e 119, co. 2, c.p.a., e,
pertanto, non può essere utilizzata ai fini della decisione del ricorso in epigrafe.
2. Deve rammentarsi, infatti, che se da un lato grava sulla stazione appaltante l’obbligo di indicare
in modo chiaro e percepibile i requisiti previsti ai fini della partecipazione a una gara, dall’altro il
soggetto che decide di prendervi parte opera quale soggetto professionalmente qualificato e attua la
diligenza che da lui è normativamente esigibile. Ne discende che, mentre la stazione appaltante ha
l’onere di chiarire nella disciplina di gara l’effettiva portata e natura dei requisiti richiesti, spetta
all’operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità, quale precipitato degli
obblighi di buona fede e correttezza, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene
richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale. […]
TAR Sicilia – Catania, Sezione Terza, Sentenza 12 dicembre 2023, n. 3738, in Guida al Diritto n. 3/2024 pag. 100: “Nuovo codice appalti, il principio del risultato è criterio prioritario nell’interesse pubblico”; “Obbiettivo e fiducia, i due nuovi criteri valorizzati dal TAR Sicilia”, pag. 106.