Rassegna

Appalti: 1. – Appalto – Formulazione offerta economica – Sottoscrizione – Necessità – Ragioni. 2. – Appalto – Rilancio – Sottoscrizione – Non è necessaria – Ragioni. 3. – Appalto – Consegna dell’offerta (migliorativa) – Omessa sottoscrizione – Irrilevanza: produzione in giudizio del documento privo di sottoscrizione, valenza sanante. 4 – Appalto – Disposizioni di gara – Interpretazione – Non piena univocità – Applicazione dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da evitare eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione – Necessità.

1. La formulazione dell’offerta economica disciplinata dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016
avviene inter absentes e, pertanto, esige un carattere prettamente cartolare e formale, poiché solo
attraverso questi elementi di cristallizzazione documentale si comprova l’adesione alla proposta di
tutti i partecipanti alla gara ovvero, in caso di ATI, di tutte le imprese concorrenti in forma
associata; dunque, la sottoscrizione di tutti i componenti del costituendo raggruppamento appare
necessaria al momento della presentazione dell’offerta economica ex art. 48 proprio in quanto i
concorrenti non sono in presenza del seggio di gara e la sottoscrizione di tutti gli associandi
rappresenta l’unico modo per avere certezza della riferibilità agli stessi dell’offerta.
2. Il rilancio in presenza (l’ipotesi sub a) si svolge nel corso di una seduta pubblica e attraverso un
contraddittorio immediato che vede, appunto, la contestuale presenza – all’interno del medesimo
luogo fisico – dei concorrenti e dei componenti del seggio di gara: dunque, può ritenersi con
riguardo alla formulazione del rilancio in presenza, la quale, per le sue stesse modalità di
svolgimento e per la partecipazione diretta e fisica dei suoi attori, può – in relazione alle sue
concrete modalità di conduzione – garantire ex se la certezza della riferibilità dell’offerta all’intero
raggruppamento e, dunque, astrattamente depotenziare la necessità della sottoscrizione congiunta
del documento recante la miglioria economica. […]

Consiglio di Stato -Sezione Terza – Sentenza 13 novembre 2023, n. 9717

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