“[…] il Collegio ritiene che la valutazione prefettizia di conferma dell’interdittiva, nel caso di
specie, sia illegittima per difetto di adeguata istruttoria e per carenza di “motivazione accurata”
(ex Corte cost. 26 marzo 2020 n. 57), che, a fortiori, deve esigersi, nell’evenienza del rinnovo della
interdittiva, a seguito dell’esito positivo del controllo giudiziario già disposto e della quale la
Prefettura deve farsi puntuale carico […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 19 dicembre 2022, n. 1745