“[…] la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere
per disporre il controllo giudiziario ai sensi del D.Lgs. cit., art. 34-bis, non deve essere finalizzata
ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve
essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata […]
Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 2021, n. 35951
– in Guida al Diritto, 48, 2021, pag. 110.