1. L’articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione) limita la correlazione tra giudizio amministrativo avverso la
interdittiva antimafia e la misura preventiva del controllo giudiziario esclusivamente al momento
genetico-applicativo di quest’ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante
pendenza del primo. Pertanto, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti
possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva assolve alla sua funzione
preventivo – risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in
senso negativo per l’impresa ricorrente. (1).
2. Anche a seguito della modifica del comma 2-bis dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), per effetto dell’articolo 48
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233 – che ha previsto l’obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato di
inizio del procedimento di adozione della interdittiva antimafia – permangono significative
limitazioni alla partecipazione della parte privata connesse, da un lato, all’esigenza di celerità e
indifferibilità dell’azione preventiva, dall’altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi
il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in
corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ed
eventuali indagini coperte da segreto investigativo. (2).
3. Ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione), l’audizione del soggetto interessato rappresenta una facoltà
del prefetto, rimessa a sue valutazioni prudenziali che risentono degli limiti generali individuati
dall’art. 92, comma 2 bis. (3).
4. Il licenziamento di dipendenti pregiudicati non costituisce sufficiente misura di garanzia di
trasparenza e legalità, ove si consideri che l’ingerenza mafiosa può agevolmente persistere tramite
forme di pressione e di controllo che prescindono dalla presenza nell’organico della società di soggetti
referenti e organici al clan.
5. La diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34 bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione) rende del tutto legittimo e comprensibile che il giudice amministrativo, nel valutare tutti
gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione – pur
nell’osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull’atto – anche le valutazioni
poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 10340; 19 maggio 2022, n. 3973; Ad. plen. 13
febbraio 2023, n. 7 e n. 8.
(2) Conformi: T.a.r. per il Veneto, sez. I, 3 gennaio 2024, n. 7; Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5026.
Difformi: in parte: Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2024, n. 5099; 23 maggio 2024, n. 4588 secondo cui le
deroghe all’obbligo di dare comunicazione di inizio del procedimento vanno circoscritte ai soli casi di effettivo
e dimostrato carattere di urgenza nonché ad un quadro fattuale talmente chiaro da rendere siffatta
comunicazione solo foriera di una celere definizione del procedimento.
(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 812; T.a.r. per l’Abbruzzo, sez. I, 12 maggio
2021, n. 258.
Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 18 febbraio 2025, n. 1295.