1. “[…] Il giudice amministrativo è chiamato, infatti, a valutare la gravità del quadro indiziario, posto
a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato
sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non
solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti […]
Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1694
in Il Foro amm., 3, 2022, pag. 365