Antimafia

ANTIMAFIA:  1. -Antimafia -Interdittiva -Tutela cautelare -Avvio dei conseguenti procedimenti di rescissione delle aggiudicazioni in essere e di verifica della permanenza dei presupposti per l’attestazione SOA – Gravità ed irreparabilità del pregiudizio -Sussistenza. 2. -Antimafia -Interdittiva -Richiesta di ammissione al controllo giudiziario -Concessione della tutela cautelare ad tempus, fino alla data di pubblicazione della decisione del giudice della prevenzione -Ammissibilità.

1. La società ricorrente è risultata destinataria, a motivo della interdittiva adottata nei suoi confronti,
di provvedimenti di carattere rescissorio di precedenti aggiudicazioni ed è, allo stato, raggiunta anche
da comunicazione di avvio del procedimento di verifica della permanenza dei presupposti per
l’attestazione SOA;
Considerato che, alla luce del quadro fattuale sopra delineato, paiono sussistere, ad un sommario
esame tipico della fase incidentale cautelare i caratteri della gravità e della irreparabilità del
pregiudizio lamentato dalla ricorrente, anche in termini – peraltro opportunamente documentati – di
attualità e concretezza;
2. Considerato, altresì, che risulta già fissata per il giorno 26 febbraio 2025 l’udienza dinanzi
all’autorità giudiziaria ordinaria per la verifica dei presupposti di ammissione al controllo giudiziario
e che qualora la predetta verifica risultasse favorevole alla ricorrente si determinerebbe ex lege la
sospensione dell’efficacia della misura interdittiva, ex art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011 (codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, debba accordarsi prevalenza
all’interesse della ricorrente;
Ritenuto, pertanto, opportuno concedere l’invocata tutela cautelare, ad tempus, fino alla data di
pubblicazione della decisione – di cui alla citata udienza del 26 febbraio p.v. – del giudice della
prevenzione;

TAR Puglia -Bari, Sezione Terza, Ordinanza 16 gennaio 2025, n. 21.

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