1. L’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis
del d.lgs. n. 159 del 2011 determina la definitiva cessazione degli effetti dell’interdittiva
precedentemente adottata; infatti, l’art. 94-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che il Prefetto,
quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione
occasionale, prescrive all’impresa, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure di prevenzione
collaborativa indicate dalla lett. a) alla lett. e) della medesima disposizione; e tale provvedimento si
pone chiaramente come alternativa all’informazione antimafia interdittiva, essendo attivabile – in
un’ottica di modulazione dell’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo
grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale – nei casi in cui l’influenza
mafiosa abbia un’intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, sentenza 29 aprile 2024, n. 521