. << -ritenuto, alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’ordinanza
impugnata vada allo stato confermata tenuto conto, da un lato, della imminente celebrazione del
merito, avanti Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, la cui udienza è fissata per il giorno
25 giugno 2025 e, dall’altro, per l’effettivo pregiudizio allegato relativamente ai contratti da
sottoscrivere, la cui sospensione sarebbe venuta meno a seguito della ordinanza in questa sede
gravata>>.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Ordinanza, 28 febbraio 2025, n. 789