1. L’iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori istituita ai sensi dell’art. 30 D.L. n. 189/2016
(anagrafe istituita per la partecipazione alla ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni colpiti
dall’evento sismico del 24.8.2016) richiede le stesse condizioni per l’iscrizione nella white
list disciplinata dalla Legge 190/2012, dal momento che ai fini dell’iscrizione è necessario che le
verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del D.Lgs n. 159 del 2011 si siano concluse con esito liberatorio.
Il presupposto comune ai fini della iscrizione in entrambi gli elenchi consiste nella positiva verifica,
tramite censimento dell’impresa sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di
cui all’art. 96 D.lgs. n. 159/2011, dell’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 (ovvero
dei presupposti per il rilascio della informazione antimafia liberatoria di cui all’art. 91 del medesimo
decreto);
A conferma dell’equipollenza delle due iscrizioni, c’è da considerare che l’art. 30, comma 7, D.L.
189/2016 prevede l’iscrizione di diritto per le imprese che già risultino essere inserite negli elenchi
di cui all’art. 1 comma 52 L. 190/2012;
Attesa la sostanziale equipollenza dei due istituti sarebbe irragionevole e lesivo del principio del favor
partecipationis, pretendere da parte degli operatori economici il possesso di requisiti ultronei e
sovrabbondanti rispetto a quelli posseduti allorché questi ultimi assicurino, comunque, la tutela delle
finalità sottese alle clausole del bando di gara ovvero, nella fattispecie, l’obiettivo di rigoroso ed
anticipato contrasto da parte dell’ordinamento ad ogni possibile fenomeno di infiltrazione malavitosa
nel settore delle commesse pubbliche.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 14 maggio 2024, n. 4308