Ambiente

RIFIUTI:  1. – Rifiuti – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – Autorizzazione unica – Conferenza di servizi – Discordanza di pareri favorevoli e pareri sfavorevoli – Motivazione delle ragioni della prevalenza riconosciuta ai pareri favorevoli -Necessità -Mancanza -Illegittimità – Bilanciamento tra quelli negativi e quelli positivi -Inderogabilità. 2. – Rifiuti – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – Autorizzazione unica -Enti partecipanti alla conferenza di servizi che abbiano espresso formale e motivato dissenso rispetto alla determinazione finale -Legittimazione al ricorso -Sussiste 3. Rifiuti – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – Autorizzazione unica -Enti partecipanti alla conferenza di servizi che non hanno espresso opposizione e nella conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 quinquies, L. n. 241/1990 -Legittimazione al ricorso -Sussiste 4. Rifiuti – Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – Autorizzazione unica – Legittimazione al ricorso – Vicinitas – Interesse a ricorrere -Insufficienza -Specifico pregiudizio all’immagine e della reputazione dell’operatore economico ricorrente -Necessità.

1. È illegittimo il provvedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
qualora difetti ogni riferimento ai contenuti dei pareri negativi resi dalle amministrazioni partecipanti
alla conferenza di servizi di cui al comma 3 e non siano spiegate le ragioni della prevalenza
riconosciuta ai pareri favorevoli. Difatti, in presenza di pareri discordanti resi nella conferenza di
servizi, l’amministrazione procedente è tenuta ad operare il bilanciamento tra quelli negativi e quelli
positivi, stabilendo a quali dare la prevalenza, fermo restando che, in caso di rilascio
dell’autorizzazione, la prevalenza dei pareri favorevoli può considerarsi in re ipsa solo se, in sede di
valutazione dei pareri negativi, le ragioni poste a fondamento di tali pareri risultino non fondate.
2. In caso di impugnazione dell’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero
dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente),
sussiste la legittimazione al ricorso degli enti partecipanti alla conferenza di servizi titolari di interessi
sensibili, tra cui rientrano quelli in materia urbanistico – paesaggistica, che abbiano espresso formale
e motivato dissenso rispetto alla determinazione finale. (1).
3. La legittimazione ad agire degli enti partecipanti alla conferenza di servizi nel procedimento di
autorizzazione unica di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice
dell’ambiente) per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti non è esclusa dalla mancata
opposizione espressa nella conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 quinquies, della legge 7
agosto 1990, n. 241, in quanto il mancato esercizio di questa facoltà non preclude la tutela
giurisdizionale. (2).
4. La realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali in posizione prossima a una
concessione di acque minerali può determinare una lesione degli interessi del titolare di essa,
quantomeno sotto il profilo dell’immagine e della reputazione dell’operatore economico,
ravvisandosi in tale ipotesi sia la legittimazione al ricorso in ragione della vicinitas, sia l’interesse a
ricorrere correlato ad uno specifico pregiudizio che può essere desunto dall’insieme delle allegazioni
racchiuse nel ricorso. (3).

T.A.R. Campania -Napoli -Sezione Quinta –Sentenza 30 gennaio 2025, n. 812.

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