“[…] La ragione legislativa del limite dei cinque anni è nella esigenza di consentire all’autorità
preposta la verifica paesaggistica, nel caso in cui l’interessato non abbia ancora concluso le opere
progettate in quell’arco temporale, nel quale potrebbero essersi verificate sopravvenienze tali da
giustificare una diversa valutazione paesaggistica […]
Tar Puglia – Bari, Sez. III, 23 novembre 2022, n. 1576
in Urb. e appalti, 4, 2023, pag. 466 e ss., con commento di Giacomo Muraca, PNRR: il nuovo ruolo
del giudice amministrativo e la lettura funzionalmente orientata del periculum nella adozione delle
misure cautelari.