“[…] l’annullamento in autotutela impugnato è stato adottato unicamente sulla base del disposto
dell’art. 10, comma 1, della l. 353/2000 che vieta, per dieci anni, sulle aree interessate da incendi
boschivi “la realizzazione di edifici nonché di infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attività produttive” […]
Tar Sicilia – Palermo, Sez. II, 12 aprile 2022, n. 1289