1. “[…] l’individuazione della responsabilità per l’inquinamento di un sito si basa sul criterio
causale del “più probabile che non”, sicché è sufficiente perché il responsabile si intenda
legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall’Amministrazione sia più probabile
della sua negazione […]
Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2022, n. 217
– in Il Foro amm., 1, 2022, pag. 37.