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AMBIENTE AREE NATURALI PROTETTE:  1. Giurisdizione -Ente Parco Nazionale -Regolamento per l’esercizio dell’attività di pesca – Impugnazione -Giurisdzione amministrativa -Sussiste -Ragioni. 2. Parchi nazionali e aree protette –Regolamentazione delle attività che possono essere esercitate all’interno del parco -Ammissibilità -Limiti: restano salvi i diritti reali e gli usi civici. 3. Parchi nazionali e aree protette –Regolamentazione dell’attività di pesca -Ammissibilità – Fatta salva l’esercizio del diritto esclusivo di pesca.

1. Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ente Parco, nella cui
prospettazione la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto avrebbe
ad oggetto la tutela di diritti soggettivi, quale il diritto esclusivo di pesca vantato da parte ricorrente.
Ritiene, infatti, il Tribunale che nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo derivi
dalla connotazione prettamente pubblicistica del potere che ha condotto all’adozione degli atti
impugnati, con la conseguenza che il rapporto dedotto in giudizio non contrappone due soggetti
nell’esercizio di prerogative e facoltà meramente privatistiche, bensì vede contrapposti l’interesse
pubblico, perseguito dall’amministrazione, ed un interesse del privato che, di fronte all’esercizio del
potere autoritativo, assume i connotati dell’interesse legittimo.
2. Rileva, a tal fine, la previsione di cui all’art. 11, comma 5 della L. n. 394 del 1991, a tenore del
quale “Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo
le consuetudini locali”.
La finalità di tale previsione, di portata letterale non equivoca, è quella di perimetrare, in negativo,
l’oggetto della disciplina che l’Ente parco può introdurre mediante lo strumento del regolamento del
parco, disciplinato dagli altri commi dell’art. 11.
Dunque, nel delineare la disciplina delle attività che possono essere esercitate all’interno del parco,
anche in deroga ai divieti in generale previsti dal comma 3, l’amministrazione incontra il limite,
previsto dal comma 5 citato, dei “diritti reali” di terzi.
3. Il diritto esclusivo di pesca rientra tra i “diritti reali” di terzi avente “per oggetto non già
l’utilizzazione delle acque, bensì la popolazione ittica del comprensorio, considerato come
universitas, del tutto distinta e separabile dal liquido nel quale vive”, che, ai sensi dell’articolo 11,
comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono essere esercitati all’interno del parco
nazionale della val grande in deroga ai divieti di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394 (tra cui il divieto di catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali). (1).
(1) Conformi: in parte: Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2009, n. 25493 secondo cui i diritti esclusivi di pesca
sono quei diritti che, per antichi titoli o per lunghissimo possesso, previo riconoscimento a norma di legge da
parte dell’autorità amministrativa (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), conferiscono al titolare la possibilità
di pescare esemplari della fauna ittica in una certa porzione del mare territoriale o del demanio idrico, in
maniera esclusiva, ossia con facoltà di impedire ad altri di pescare nelle stesse acque, trattandosi di veri e
propri diritti soggettivi, tipicamente privati, patrimoniali, di carattere reale, suscettibili di atti di disposizione
da parte del titolare.

T.A.R. Piemonte – Sezione Terza – Sentenza 11 febbraio 2024, n. 335.

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