Ambiente

AMBIENTE:  1. Ambiente – Valutazione impatto ambientale –Contenuto: giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima – Analisi delle alternative possibili, inclusa l’opzione zero – Necessità. 2. Ambiente – Valutazione impatto ambientale –Natura giuridica e funzione – Individuazione. 3. Ambiente – Valutazione impatto ambientale – Ampia discrezionalità dell’Amministrazione (istituzionale, amministrativa e tecnica) -Sussiste. 4. Tutela Ambientale – Valutazione impatto ambientale – Clausole prescrittive – AmmissibilitàFondamento. 5. Tutela ambientale -Valutazione impatto ambientale -Giudizio di compatibilità ambientale – Sindacabilità in sede giurisdizionale -Sussiste –Limiti: solo se manifestamente illogiche o incongrue. 6. Tutela ambientale – Processo amministrativo -Discrezionalità amministrativa -Sindacato giurisdizionale -Limiti –Sostituzione della valutazione riservata all’amministrazione – Inammissibilità -Principio costituzionale della di separazione dei poteri –Applicabilità.

1. La VIA si sostanzia non già in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità
ambientale dell’opera programmata, bensì in un giudizio sintetico globale di comparazione tra il
sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio-economica procurata dall’opera medesima, tenendo
conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero.
2. Essa non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi
di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politicoamministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso
la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici,
naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (1).
3. L’ampia latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata
dall’amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente
inteso in senso ampio, è giustificata alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (2).
4. In materia ambientale l’ampia ammissibilità di clausole prescrittive trova fondamento nell’ampia
discrezionalità dei provvedimenti in tema di VIA (3).
5. Il giudizio di compatibilità ambientale quand’anche reso sulla base di criteri oggettivi di
misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo, è attraversato da profili
particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi
pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, con la
conseguenza che le scelte effettuate dall’Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice
amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o
incongrue (4).
6. Non è ammissibile la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a
quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione costituendo ipotesi di sconfinamento vietato
della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia
compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento
dell’atto (5). Invero, in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento
costituzionale – la cui declinazione nel processo amministrativo in materia di tutela dell’ambiente e
del paesaggio si coglie nella tassatività dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall’art. 134 c.p.a.
(6) – solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico
affidato dalla legge alle sue cure e conseguentemente il sindacato sulla motivazione delle valutazioni
discrezionali) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità
della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad
evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
(1) Cons. Stato, sez. VI, n. 4484 del 2018; sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. V, n. 4928 del 2014; sez. V, 361 del
2013; sez. V, 3254 del 2012; sez. IV, n. 4246 del 2010.
(2) Cons. Stato, sez. II, n. 3938 del 2014; Cons. Stato, sez. IV, n. 36 del 2014; sez. IV, n. 4611 del 2013; sez.
VI, n. 3561 del 2011; Corte giustizia UE, 25 luglio 2008, causa C-142/07; Corte cost., n. 367 del 2007.
(3) Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. V, n. 263 del 2015.
(4) Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. IV, n. 6190 del 23 giugno 2023.
(5) Cass. civ., 14 sez. un., nn. 2312 e 2313 del 2012; Corte cost., n. 175 del 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 871
del 2011.
(6) Cons. Stato, sez. IV, 3892 del 2023; Ad. plen. n. 5 del 2015; Cass. civ., sez. un., n. 19787 del 2015.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza, 08 aprile 2024, n. 3204, in Il Foro amministrativo, aprile 2024, p. 557.

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