Ambiente

AMBIENTE: 1. Ambiente – Tutela – Art. 6, par. 3, direttiva 92/43/CEE – Interpretazione – Nozione di “progetto” – Attività esercitate in zona forestale (z.s.c.) apportanti modifiche alla realtà fisica del sito – Inclusione – Finalità – Manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi. 2. Ambiente – Tutela – Art. 6, par. 3, direttiva 92/43/CEE – Interpretazione – Nozione di “progetto” – Attività esercitate in zona forestale (z.s.c.) apportanti modifiche alla realtà fisica del sito – Finalità – Manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi – Valutazione di incidenza sul sito protetto – Necessità. 3. Ambiente – Tutela – Art. 6, par. 3, direttiva 92/43/CEE – Interpretazione – Valutazione di piani e progetti in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi – ApplicazioneNecessità. 4. Ambiente – Tutela – Art. 6, par. 3, direttiva 92/43/CEE – Interpretazione – Nozione di “progetto” – Attività esercitate in zona forestale (z.s.c.) apportanti modifiche alla realtà fisica del sito – Finalità – Manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi – Valutazione preventiva dell’incidenza dell’intervento sul sito protetto – Necessità – Salvo che il rischio attuale o imminente, che incombe sulla preservazione di tale sito, ne imponga la realizzazione immediata. 5. Ambiente – Tutela – Art. 6, par. 3, direttiva 92/43/CEE – Interpretazione – Nozione di “progetto” – Attività esercitate in zona forestale (z.s.c.) apportanti modifiche alla realtà fisica del sito – Finalità – Manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi – Principio di leale cooperazione – Conseguenze – Omessa valutazione preventiva dell’intervento sul sito protetto – Riparazione del danno da parte dello Stato – Necessità – Obbligo dello Stato di richiedere ai singoli responsabili la riparazione -Non sussiste.

1. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, c.d
“direttiva habitat”, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “progetto”, ai sensi di tale
disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di
conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste
contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile
in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, qualora tali attività modifichino la realtà
fisica del sito interessato.
2. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività
esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la
manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona,
conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei
rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di avere un tale oggetto,
direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non possono quindi essere
dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito, a meno che esse rientrino tra le
misure di conservazione del sito già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della
medesima direttiva 92/43. […]

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sent., (data ud. 07/12/2023) 07/12/2023, n. 434/22 in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 1/2024, pag. 4

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