Ambiente

AMBIENTE: 1. Ambiente – Rifiuti – Inquinamento del suolo – Interventi di messa in sicurezza in emergenza – Esternalità negative di produzione – sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 3/2021 relativa al curatore fallimentare – Legittimazione passiva dell’ordine di rimozione e bonifica – Principi applicabili anche alla procedura di liquidazione con cessione totale dei beni 2. Giustizia amministrativa -Processo amministrativo -Dichiarazione di interesse del ricorrente ai fini risarcitori – Mancata pronuncia del giudice – – Art. 112 c.p.c. -Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1. I principi affermati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 26 gennaio
2021 con riferimento alla procedura fallimentare e ai suoi organi sono estensibili anche alla fattispecie
del trasferimento giudiziario in seguito all’espletamento di un’asta giudiziaria nell’ambito di una
procedura fallimentare.
I costi da sostenere per porre rimedio alle “esternalità negative” di produzione (sanitarie, ambientali,
di pubblica incolumità, etc.) devono ricadere su chi acquista con piena coscienza dell’inquinamento
e con preciso comando giudiziale; diversamente opinando, quei costi ricadrebbero sulla collettività
incolpevole.
La sentenza della Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 ha incentrato la tutela dell’ambiente intorno al
fondamentale cardine della responsabilità del proprietario in chiave dinamica, ossia nel senso di
ritenere responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non
direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e
detentore dell’area o del sito in cui è presente. La responsabilità del proprietario del sito, in tal caso,
non rinviene necessariamente la propria causa nel cd. fattore della produzione, bensì anche,
eventualmente, in quello della detenzione o del possesso dell’area sulla quale è oggettivamente
presente il rifiuto.
2. L’obbligo di pronunciare sui motivi di ricorso ovvero di accertare l’illegittimità dell’atto impugnato
sussiste in caso di istanza, o, comunque, espressa dichiarazione di interesse della parte ricorrente ai
fini risarcitori (Cons. Stato, A.P., n. 8/2022). Qualora vi sia stata espressa richiesta del ricorrente in
tal senso ed il TAR non si è pronunciato su tale domanda (subordinata), si incorre nella violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonché degli artt. 35, co. 1,
lett. b), e 34, co. 3, c.p.a.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza del 14 maggio 2024, n. 4298

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