Ambiente

AMBIENTE: 1. Ambiente – Responsabilità per danno ambientale – Obbligo di bonifica: è in capo al responsabile dell’inquinamento – Onere di individuare e ricercare il responsabile dell’inquinamento: grava sull’amministrazione. 2. Ambiente – Responsabilità per danno ambientale – Obbligo di bonifica – Configurabilità automatica in capo al proprietario dell’area inquinata – Non sussiste – Prova del nesso causale – Necessità. 3. Ambiente – Responsabilità per danno ambientale – Mancata individuazione del responsabile ed assenza di interventi volontari –Realizzazione opere di bonifica –Onere a carico delle amministrazioni competenti –Privilegio speciale immobiliare sul fondo bonificato – Sussistenza.

1. Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “ai sensi degli artt. 242 e 244,
D.Lgs. n. 152 del 2006, l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le
autorità amministrative hanno l’onere di individuare e ricercare mentre il proprietario dell’area non
responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi
di bonifica (art. 245);
2. Non è configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una
responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata e, quindi, l’obbligo di bonificare per il solo
fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale
riscontrato” (cfr. Cons. Stato, Sez. V , 7 marzo 2022, n. 1630).
3. Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari (poi) le
opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti (art. 250) che, a fronte delle spese
sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (art. 253)” (Cons.
Stato, Sez. IV, 7 settembre 2020, n. 5372) “.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 28 agosto 2024, n. 7274, in Giurisprudenza italiana, novembre 2024, n. 11, p. 2291.

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