Ambiente

AMBIENTE: 1. Ambiente – Norme della Regione Puglia – Parcheggio a uso pubblico e temporaneo – Durata non superiore a centoventi giorni – Esclusione dalle procedure di autorizzazione paesaggistica e di valutazione di assoggettabilità, per un periodo limitato all’anno solare e a condizione del ripristino dello stato dei luoghi entro trenta giorni – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – Illegittimità costituzionale.

1. E’ incostituzionale l’art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, nella parte in cui
prevede, sotto la rubrica parcheggi a uso pubblico e temporaneo, che sino al 31 dicembre 2023, le
aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le
attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e–bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (t.u. edilizia), sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e
paesaggistica, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia
garantito il ripristino dello stato dei luoghi.

Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2024, n. 82

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