1. E’ incostituzionale l’art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, nella parte in cui
prevede, sotto la rubrica parcheggi a uso pubblico e temporaneo, che sino al 31 dicembre 2023, le
aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le
attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e–bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (t.u. edilizia), sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e
paesaggistica, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia
garantito il ripristino dello stato dei luoghi.
Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2024, n. 82