1. Il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile
dell’inquinamento (c.d. proprietario incolpevole) e che non sia stato negligente nell’attivarsi con le
segnalazioni e le denunce imposte dalla legge, è, tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione,
mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino gravano sul
responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale – per una sua condotta commissiva od
omissiva – sia imputabile l’inquinamento.Ne discende che il proprietario non responsabile
dell’inquinamento – nell’accezione prima chiarita – è tenuto, ai sensi dell’ art. 245, comma 2, D.Lgs.
n. 152 del 2006 ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, comma 1, lett. i), D.Lgs. n.
152 del 2006 (ovvero “le iniziative per contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato
una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile
che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di
impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”) e le misure di messa in sicurezza d’emergenza,
non anche la messa in sicurezza definitiva né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.
2. Il proprietario non responsabile dell’inquinamento, qualora abbia spontaneamente adottato misure
di prevenzione e di messa in sicurezza è tenuto a portare a compimento gli interventi avviati o
comunque a proseguirli finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore
dell’inquinamento. In questo caso, infatti, la fonte dell’obbligazione del proprietario incolpevole va
rinvenuta nell’istituto della gestione di affari non rappresentativa. Secondo l’art. 2028 c.c. colui che,
scientemente e senza esservi tenuto, assume la gestione di un affare altrui ha l’obbligo di proseguirla
fino a quando l’interessato possa provvedervi da sé stesso.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 02 febbraio 2024, n.1110 in Urbanistica e appalti 4/2024, pag. 503, con nota di Rosario Carrano “Gli obblighi del proprietario non responsabile dell’inquinamento: il caso della gestione di affari altrui”.