1. L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore
dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di
bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), D.Lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico
del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del
medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.
Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 18 dicembre 2023, n. 10962 in Urbanistica e Appalti, n. 3/2024, pag. 368: “Messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati: il revirement del Consiglio di Stato sulla distinzione tra misure di messa in sicurezza e misure di prevenzione” di M. Mangano