Ambiente

AMBIENTE: 1. AMBIENTE – Bonifica di siti contaminati – Messa in sicurezza di emergenza e misure di prevenzione – Differenze – Attribuzione dei rispettivi oneri.

1. L’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia l’autore
dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di
bonifica, di cui all’art. 240, comma 1, lett. m) e p), D.Lgs. n. 152/2006, in quanto gli effetti a carico
del proprietario “incolpevole” restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del
medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 18 dicembre 2023, n. 10962 in Urbanistica e Appalti, n. 3/2024, pag. 368: “Messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati: il revirement del Consiglio di Stato sulla distinzione tra misure di messa in sicurezza e misure di prevenzione” di M. Mangano

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