1. Nel caso in cui, in base a plurime circostanze di fatto, emerga che il motivo principale e
determinante – e quindi la causa prossima che in concreto ha giustificato l’esercizio del potere di
variante del piano parco – sia stato rappresentato dalla finalità, contra legem, di precludere il rilascio
di una concessione di derivazione, siamo di fronte ad un’ipotesi di eccesso di potere per sviamento
dalla causa tipica, e ciò anche qualora possano prefigurarsi finalità di interesse pubblico astrattamente
idonee a giustificare l’ampliamento del parco. In particolare, nella fattispecie in esame, la V.A.S.
aveva completamente pretermesso l’analisi dell’impatto dell’opzione zero, come pure dell’opzione
di una diversa perimetrazione che avrebbe potuto rendere possibile il rilascio della concessione di
derivazione e con essa concorrere al perseguimento di un interesse pubblico primario qual è la
produzione di energia da fonti alternative. Nella valutazione degli effetti positivi e di quelli negativi
della variante, la V.A.S. avrebbe dovuto esaminare proprio il rapporto costi-benefici delle due
alternative: quella di ampliare il perimetro rafforzando le misure di tutela ambientale nell’area di
estensione, rinunciando alla possibilità di produrre energia alternativa e quella di rinunciare ad una
porzione dell’ampliamento del perimetro, quale misura comunque finalizzata alla tutela ambientale
attraverso la possibile incentivazione della produzione di energia da fonte non fossile.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio generale di ragionevolezza, oltre che di buona fede,
imponeva che nel procedimento di variante si valutassero anche le conseguenze della proposta di
ampliamento sul procedimento collegato di concessione per la derivazione anche al fine di verificare,
in chiave di proporzionalità, l’esistenza di soluzioni idonee a rendere compatibili le esigenze di
estensione del perimetro del parco, secondo linee di sviluppo maggiormente coerenti e funzionali,
con quelle non secondarie di promozione delle energie alternative.
2. L’amministrazione, quando il privato sia titolare di una posizione di affidamento qualificato, come
tale meritevole di tutela, è tenuta a corredare di una puntuale motivazione le scelte operate in sede di
pianificazione urbanistica.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 11 aprile 2024, n. 3305