1. L’accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse
concreto e attuale in relazione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di
motivazioni in tal senso. Il rapporto tra la disciplina dell’accesso documentale e quella dell’accesso
civico generalizzato deve essere interpretato non già secondo un criterio di esclusione reciproca,
quanto piuttosto di inclusione e completamento, finalizzato all’integrazione dei diversi regimi in
modo che sia assicurata e garantita, pur nella diversità dei singoli regimi, la tutela preferenziale
dell’interesse coinvolto che rifugge ex se dalla segregazione assoluta per materia delle singole
discipline.
Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 2 febbraio 2024, n. 1117, in Giurisprudenza Italiana, n. 4/2024, pag. 774