“[…] il principio espresso al comma 7 dell’articolo 24, l. n. 241/1990 (cioè che al privato debba
essere garantito, comunque, l’accesso ai documenti amministrativi per difendere i propri interessi)
“non possa essere inteso nel senso che, di fatto, in ogni situazione l’interesse alla cura di interessi
privati prevalga sulle esigenza di tutela degli interessi pubblici tipizzati dall’art. 24 […]. Ne
discende, quindi, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi si estrinseca con moduli non
di contenuto predeterminato […]
Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2022, n. 10369
– in Guida al Diritto, 47, 2022, pag. 25.