“[…] sussiste una differenza tra l’accesso ordinario e quello civico, ove si consideri che l’art. 22
della legge n. 241 del 1990 consente l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse
finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2020, n.
3176), mentre l’accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato al fine di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali […]
Cons. Stato, Sez. III, 3 novembre 2022, n. 9567