“[…] la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere
il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera
giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l’ordinamento giuridico ed i rapporti tra
consociati e pubblica amministrazione osta, infatti, ad una soluzione che impedisca all’interessato
di conoscere i contenuti degli esposti ed i loro autori […]
Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 26 luglio 2022, n. 1277