“[…] l’accesso ai dati supersensibili (quali quelli relativi alla salute) è consentito solo quando esso
sia “strettamente indispensabile” per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell’interessato,
ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale […]
Tar Sicilia – Palermo, Sez. I, 3 febbraio 2022, n. 411