“[…] Secondo orientamento giurisprudenziale – che il Collegio condivide – l’omologa previsione
contenuta nel D.M. 17 novembre 1997 n. 508 quale eccezione al generale accesso documentale
deve essere intrepretata restrittivamente, dovendo la mancata ostensione esser motivata con
riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento […].
Tar Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 5 luglio 2022, n. 537